Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Ati per cooptazione

Ati per cooptazione
QUESITO del 30/06/2006

Qualora in una gara di lavori pubblici, la Ditta A possegga tutti i requisiti indicati ai fini della partecipazione all'appalto, può associare altra impresa (B) qualificata anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c. 4 del DPR 554/1999. Si chiede ora se l'impresa “cooptata” (B), oltre a poter eseguire lavori fino al 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto, possa eseguire tutte le opere previste nell'appalto, per le quali abbia la relativa qualificazione e fino all'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute? Qual è la differenza tra le 2 ipotesi di A.T.I. e quali sono le forme per la costituzione dell'A.T.I. nei casi sottospecificati: - Impresa A con Impresa cooptata B che esegue solo i lavori fino al 20% dell'importo totale dell'appalto - Impresa A con Impresa cooptata B che esegue - oltre ai lavori fino al 20% del valore dell'appalto - anche le altre opere previste nell'appalto per l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute. Si chiede, infine, se quanto previsto dall'art. 95, c. 4, DPR 554/99 possa essere applicato, per interpretazione analogica, anche ad una gara di servizi pubblici (nel bando non è specificato alcunchè). E se sia possibile l’applicazione di tale partecipazione, con previsione nel bando? Ringrazio per la consueta gentile collaborazione